Sez. L, Sentenza n. 5517 del 19/05/1995 (Rv. 492348 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Provvedimento di autorizzazione - Effetti costitutivi - Portata in relazione al rapporto di lavoro - Poteri unilaterali del datore di lavoro di sospensione dei singoli lavoratori - Limiti interni ed esterni - Individuazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di cassa integrazione guadagni (sia ordinaria che straordinaria), il provvedimento di autorizzazione all'integrazione salariale (di competenza dell'I.N.P.S. quanto all'integrazione ordinaria, e del Ministero del lavoro quanto a quella straordinaria) - che ha natura "lato sensu" concessoria, espressione di un potere amministrativo discrezionale che si esercita all'esito del previsto procedimento - ha effetti costitutivi nel senso che, per effetto della sua emanazione, si producono modificazioni sul piano del rapporto di lavoro e la nascita del rapporto previdenziale, mentre prima della sua emanazione l'imprenditore resta obbligato (salvo successivo rimborso) al pagamento integrale delle retribuzioni. Ne consegue che, coerentemente con la riserva al solo imprenditore della legittimazione ad attivare l'intervento della Cassa, gli effetti derogatori del regime ordinario del rapporto di lavoro non nascono da un accordo, individuale o collettivo, modificativo del contratto di lavoro, derivando dal carattere imperativo dell'atto dell'autorità il potere unilaterale del datore di lavoro di sospensione dei singoli lavoratori da collocare in cassa integrazione guadagni, anche se connotato da limiti interni (coerenza con le finalità tipiche dell'istituto che giustificano l'attribuzione del potere) ed esterni (divieto di atti discriminatori ed obbligo di osservare i precetti generali di correttezza e buona fede).
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 7, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)