Sez. L, Sentenza n. 12330 del 18/11/1992 (Rv. 479588 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Integrazione al minimo non dovuta in ordine ad una pensione di vecchiaia - Continuata erogazione dipendente dal ritardo dell'INPS nell'adeguamento alla sopravvenuta normativa in relazione alla dichiarazione reddituale - Regola dell'irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Operatività.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
La regola dell'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche erogate indebitamente, stabilita dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la continuata erogazione di somme a titolo di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia (non dovuta per la carenza del requisito reddituale previsto dall'art. 6, comma primo del D.L. n. 463 del 1989) dipenda dal ritardo con cui l'Istituto ha proceduto all'adeguamento della pensione alla sopravvenuta normativa, in relazione alla dichiarazione reddituale della pensionata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)