Sez. 2, Sentenza n. 1538 del 29/04/1976 (Rv. 380291 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DOMANDA DI CONDANNA SPECIFICA AL RISARCIMENTO - SUCCESSIVA LIMITAZIONE ALL'AN DEBEATUR - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DOMANDA DI CONDANNA SPECIFICA AL RISARCIMENTO - SUCCESSIVA LIMITAZIONE ALL'AN DEBEATUR - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Qualora sia stata domandata la condanna specifica al risarcimento del danno e lo stesso attore restringa successivamente, nel corso del giudizio, il contenuto di tale sua domanda, limitandola alla richiesta di condanna generica, il giudice - se l'altra parte non si opponga a questa limitazione, consentendovi, quanto meno, tacitamente - puo pronunciare sull'an debeatur e rinviare per la liquidazione a separato giudizio. (Conf 1477/74, mass n 369578; (Conf 712/74, mass n 368551).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)