Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 27/09/1979 (Rv. 401641 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONDIZIONI - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DI CONDANNA SPECIFICA - CONSENSO DEL CONVENUTO - NECESSITA - NON TEMPESTIVITA DELLA SUA OPPOSIZIONE - EQUIVALENZA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA CON LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONTESTAZIONE DELLA SEPARAZIONE DEI GIUDIZI CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - CONSENSO TACITO A DETTA SEPARAZIONE - CONFIGURABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONDIZIONI - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DI CONDANNA SPECIFICA - CONSENSO DEL CONVENUTO - NECESSITA - NON TEMPESTIVITA DELLA SUA OPPOSIZIONE - EQUIVALENZA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA CON LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONTESTAZIONE DELLA SEPARAZIONE DEI GIUDIZI CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - CONSENSO TACITO A DETTA SEPARAZIONE - CONFIGURABILITA.*
La domanda di condanna specifica al risarcimento del danno puo essere successivamente limitata, in corso di giudizio e pure in grado di appello, con la richiesta di condanna generica, e di rinvio della liquidazione in separato giudizio, quando sussista il consenso non soltanto espresso, ma anche tacito del convenuto, il quale e ravvisabile nella non tempestivita della sua opposizione. Pertanto, l'indicata scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum deve ritenersi consentita, in relazione ad una istanza avanzata dall'attore con la precisazione delle conclusioni definitive di secondo grado, qualora la controparte non abbia avanzato obiezioni in proposito nella medesima Sede, contestando la ritualita di tale scissione solo con la comparsa conclusionale. (V 1538/76, mass n 380291; (V 1477/74, mass n 369578).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)