Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 21/03/1983 (Rv. 426836 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DA PARTE DELL'ATTORE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO NELLA STESSA SEDE - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DA PARTE DELL'ATTORE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO NELLA STESSA SEDE - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Qualora l'attore richieda la separazione della pronuncia sull'an da quella sul quantum solo in Sede di precisazione delle conclusioni definitive, deve riconoscersi alla controparte la facoltà di manifestare nella stessa Sede la propria opposizione, con il conseguente Obbligo per il giudice di provvedere alla liquidazione del danno in base agli elementi acquisiti (salva la possibilità dell'attore medesimo di instare per l'ammissione di ulteriori mezzi di prova prima della decisione). (V 4986/79, mass n 401641; (V 1538/76, mass n 380291).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)