Sez. 2, Sentenza n. 902 del 24/03/1972 (Rv. 357151 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE DELLA RESIDUA CAPACITA - CRITERI - FATTORI INTRINSECI E ESTRINSECI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE DELLA RESIDUA CAPACITA - CRITERI - FATTORI INTRINSECI E ESTRINSECI - LIMITI.*
In tema di pensione di invalidita, ai fini della valutazione della residua capacita di guadagno dell'assicurato, non si deve avere riguardo esclusivamente allo specifico tipo di attivita prestata fino al sopravvenire della causa invalidante, ma anche e principalmente alla possibilita per l'assicurato di sfruttare le sue attitudini nell'ambito di attivita diverse. Tuttavia a tali diverse attivita l'assicurato deve adattarsi senza usura e senza declassamento, con l'uso normale delle sue cognizioni e della sua capacita tecnica. (nella specie, e stata ritenuta manchevole, sotto il profilo della non adeguata motivazione sul declassamento, la sentenza con la quale i giudici di merito avevano considerato dignitoso e confacente per le attitudini di un soggetto, che in precedenza prestava attivita di operaio fornaciaio, il lavoro di custode di un piccolo cimitero sol perche esercitato in luogo dignitoso, silenzioso e dove si esige il massimo rispetto da parte dei frequentatori, e senza accertare se detto incarico fosse stato conferito pietatis causa e su sollecitazione delle autorita). (V 1372'70, mass n 347116; 927'70, mass n 346363).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)