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Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 09/09/1970 (Rv. 347116 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347116-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI - NECESSITA.*

La capacita di guadagno deve essere intesa come concreta possibilita del lavoratore minorato di impiegare in modo continuativo le sue residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini, cosi da poter trarre un guadagno non inferiore al terzo di quello che poteva ricavare precedentemente l'accertamento della residua capacita di guadagno deve essere fatto tra l'altro sulla base della valutazione delle attitudini.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)