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Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 25/10/1982 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158393 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICA DEL SOGGETTO PASSIVO - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158393-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICA DEL SOGGETTO PASSIVO - CRITERIO SUSSIDIARIO.*

Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., l'oggettiva Rilevanza del danno, fondata essenzialmente sul livello economico medio della comunità in un dato momento storico, nonché sulla valutazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'offeso, assume valore preminente, e non può essere neutralizzata dal ricorso al criterio soggettivo relativo alla consistenza patrimoniale del soggetto passivo, che ha carattere meramente sussidiario. (Conf mass n 151652, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)