Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 30/03/1987 Ud. (dep. 09/10/1987) Rv. 176826 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen. (danno patrimoniale di rilevante gravità), preliminare e decisivo è l'esame dell'oggettiva Rilevanza economica del danno, desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico in cui il reato viene commesso, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato. (V mass n 168785; (Conf mass n 153410; (Conf mass n 158393; (Conf mass n 151652).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)