Sez. U - , Sentenza n. 24670 del 08/10/2018 (Rv. 650869 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Ufficiale di marina - Promozione di grado - Maggiorazione dello stipendio - Pensione - Computo - Giurisdizione corte dei conti - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice della pensione, e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia sulla domanda di un ufficiale della marina militare, diretta a ottenere il computo nella base pensionistica dei maggiori emolumenti riconosciuti nel corso del rapporto di pubblico impiego, influendo la relativa cognizione unicamente sull'entità del trattamento pensionistico e non sul pregresso rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/07/2010 num. 104 art. 130 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 26/07/2010 num. 104 art. 114, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)