Sez. 5 - , Ordinanza n. 14850 del 13/07/2020 (Rv. 658345 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Eccezione di decadenza dal potere di riscossione dell'Amministrazione - Riferimento in primo grado al termine di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Rilievo in appello della tardività della notifica ex art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005 - Ammissibilità - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di processo tributario, allorché il contribuente eccepisca in primo grado la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, il giudice di appello che accerti e dichiari la tardività della notifica della cartella esattoriale per violazione del termine di cui all'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., in l. n. 156 del 2005, non rileva d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione di decadenza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)