Sez. 5, Sentenza n. 25077 del 26/11/2014 (Rv. 633416 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Eccezione di decadenza dal potere di riscossione dell'Amministrazione - Riferimento in primo grado al termine di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Rilievo in appello della tardività della notifica ex art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005 - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, allorché il contribuente eccepisca in primo grado la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, facendo riferimento ad un termine intermedio (nella specie, quello di cui all'art. 17, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente "ratione temporis"), il giudice di appello che accerti e dichiari la tardività della notifica della cartella esattoriale per violazione del termine di cui all'art. 1, comma 5 bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. nella legge 31 luglio 2005, n. 156, non rileva d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione di decadenza, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti di primo grado ed indiscusse.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)