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Sez. 3, Sentenza n. 579 del 13/12/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv. 232660 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Nuove disposizioni di cui alla legge 251 del 2005 - Non applicabilità ai giudizi per i quali è aperto il dibattimento - Fondamento - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232660-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Le nuove disposizioni in tema di prescrizione, di cui all'art. 159, comma primo n. 3, cod. pen., introdotte dall'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 2005 n. 251, non si applicano con riferimento ai rinvii del dibattimento già disposti nel giudizio di merito per un periodo superiore ai sessanta giorni, stante la previsione di cui all'art. 10 della citata legge n. 251, che ne esclude la applicabilità ai processi pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento, a quelli pendenti in grado di appello ed a quelli innanzi alla corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)