Sez. 4, Sentenza n. 41811 del 23/01/2007 Ud. (dep. 14/11/2007) Rv. 237906 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005 - Reato continuato - Effetti.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, che esclude l'applicazione delle nuove disposizioni in tema di prescrizione del reato introdotte dalla medesima legge ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento della sua entrata in vigore, deve essere intesa nel senso che tale esclusione riguarda non solo le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno comunque come effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la disposizione che, eliminando dall'art. 158 cod. pen. ogni riferimento al reato continuato, ha fatto decorrere il termine di prescrizione per i reati uniti da tale vincolo dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)