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Sez. 2, Sentenza n. 19584 del 05/05/2006 Ud. (dep. 07/06/2006) Rv. 233776 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Nuova disciplina introdotta dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 - Norme per effetto delle quali i termini di prescrizione risultino più brevi - Inapplicabilità ai giudizi già pendenti in appello o in cassazione o per i quali, se pendenti in primo grado, vi sia già stata dichiarazione di apertura del dibattimento - Limitazione alle sole disposizioni che individuino i nuovi termini di prescrizione e non anche alle altre disposizioni che abbiano comunque l'effetto di abbreviarli - Esclusione - Fattispecie in tema di continuazione.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233776-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui esclude l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni qualora trattisi di processi già pendenti, alla data di entrata in vigore di detta legge, in appello o in cassazione o per i quali vi fosse già stata, se pendenti in primo grado, dichiarazione di apertura del dibattimento, va interpretata nel senso che l'esclusione investe non soltanto le disposizioni che stabiliscono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche tutte le altre disposizioni che hanno come conseguenza la riduzione di detti termini, tra cui, in particolare, quella che, avendo eliminato, nell'art. 158 cod. pen., il riferimento alla continuazione, ha fatto sì che anche in caso di reati uniti da tale vincolo la prescrizione decorra dalla data di commissione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)