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Sez. 3, Sentenza n. 570 del 17/02/1968 (Rv. 331683 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) LE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO(DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONI AD ESECUZIONE PERIODICA O RIPETUTA- RIFERIMENTO AL TERMINE DI SCADENZA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI.*
Stato
decisa il 1968-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331683-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) LE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO(DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONI AD ESECUZIONE PERIODICA O RIPETUTA- RIFERIMENTO AL TERMINE DI SCADENZA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI.*

Nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta, il termine di scadenza, agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., e quello entro il quale devono eseguirsi le singole prestazioni e non quello che segna l'Estinzione dell'intero rapporto, perche, in tale ipotesi, ogni prestazione relativa all'obbligazione garantita ha un suo carattere autonomo e segue una sorte propria, in modo che non influenza le altre ne e dalle altre influenzata cio in applicazione del principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo il quale gli effetti estintivi propri di tali istituti cominciano a de correre dal momento in cui il diritto puo essere fatto valere, il che si verifica, nel caso di obbligazione ad esecuzione periodica, al momento della scadenza di ciascuna rata (nella specie l'obbligazione garantita aveva per contenuto il pagamento del prezzo rateizzato di una compravendita). (Conf. 221-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)