Sez. 3, Sentenza n. 3315 del 27/10/1972 (Rv. 361135 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONI AD ESECUZIONE PERIODICA - TERMINE DI SCADENZA - DICHIARAZIONE LIMITATIVA DEL FIDEIUSSORE - RIFERIMENTO ALLE SCADENZE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - DURATA DEL RAPPORTO PRINCIPALE E DELLA GARANZIA - ATTINENZA AI LIMITI DELLA FIDEIUSSIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONI AD ESECUZIONE PERIODICA - TERMINE DI SCADENZA - DICHIARAZIONE LIMITATIVA DEL FIDEIUSSORE - RIFERIMENTO ALLE SCADENZE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - DURATA DEL RAPPORTO PRINCIPALE E DELLA GARANZIA - ATTINENZA AI LIMITI DELLA FIDEIUSSIONE.*
Nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta, il termine di scadenza, agli effetti dell'art 1957 cod civ, e quello entro il quale devono eseguirsi le singole prestazioni e non quello che segna l'Estinzione dell'intero rapporto. Conseguentemente la dichiarazione espressa dal fideiussore di voler limitare la propria garanzia 'allo stesso termine della obbligazione principale - dichiarazione cui la legge ricollega l'effetto di ridurre il termine di decadenza da sei a due mesi - va riferita, non gia alla durata del rapporto cui la fideiussione accede, ma alla scadenza dell'obbligazione garantita, o, nel caso di esecuzione frazionata, alle singole scadenze delle varie prestazioni parziali. La durata del rapporto principale e, correlativamente quella della garanzia, sono, pertanto, estranee alla disciplina dell'art 1957 cod civ; esse attengono, piuttosto, al problema dei limiti della fideiussione (art 1941 cod civ) e riguardano, piu particolarmente, il normale adeguamento della estensione, nel tempo, della obbligazione fideiussoria a quella del rapporto principale, di cui la fideiussione e accessorio. (Conf sulla prima parte, 570'68, mass n 331683).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1941, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)