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Sez. 3, Sentenza n. 3411 del 23/05/1980 (Rv. 407237 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - AD ESECUZIONE PERIODICA O RIPETUTA - TERMINE DI SCADENZA AGLI EFFETTI DELL'ART 1957 COD CIV - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407237-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - AD ESECUZIONE PERIODICA O RIPETUTA - TERMINE DI SCADENZA AGLI EFFETTI DELL'ART 1957 COD CIV - INDIVIDUAZIONE.*

Nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta il termine di scadenza, agli effetti dell'art 1957 cod civ, e quello entro il quale debbono eseguirsi le singole prestazioni e non quello che segna l'Estinzione dell'intero rapporto, giacche, in questa ipotesi, ogni prestazione relativa all'obbligazione garantita ha un suo carattere giuridicamente autonomo e segue una sorte propria in modo che non influenza le altre, ne e dalle altre influenzata; e cio in forza del principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti estintivi propri di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto puo essere fatto valere, il che si verifica, nel caso di obbligazioni ad esecuzione periodica, al momento della scadenza della singola prestazione. (Conf 398/75, mass n 373646; (Conf 3315/72, mass n 361135; (Conf 570/68, mass n 331683).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)