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Sez. U, Sentenza n. 1271 del 03/05/1971 (Rv. 351440 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351440-01

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI.*

L'Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, imposto dallo art 37 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, deve ritenersi assolto allorche il contribuente sia posto in condizioni di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di una efficace contestazione sull'an e sul quantum. (Conf 827'69').*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)