Sez. U, Sentenza n. 1271 del 03/05/1971 (Rv. 351440 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI.*
L'Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, imposto dallo art 37 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, deve ritenersi assolto allorche il contribuente sia posto in condizioni di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di una efficace contestazione sull'an e sul quantum. (Conf 827'69').*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)