Sez. 1, Sentenza n. 1689 del 11/04/1978 (Rv. 391098 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - AVVISO DI ACCERTAMENTO RELATIVO A REDDITI NON DENUNCIATI DAL CONTRIBUENTE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - AVVISO DI ACCERTAMENTO RELATIVO A REDDITI NON DENUNCIATI DAL CONTRIBUENTE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Ai sensi e sotto il vigore dell'art 37 del tu n 645 del 1958 sulle imposte dirette, l'avviso di accertamento, con riguardo a redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, soddisfa l'Obbligo della motivazione quando contenga l'enunciazione degli elementi indispensabili per mettere il contribuente medesimo in condizione di potere efficacemente contestare, nell'an e nel quantum, la pretesa tributaria. (V 3162/76, mass n 381939; (V 1271/71, mass n 351440).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)