Sez. 6 - 5, Sentenza n. 17815 del 08/09/2015 (Rv. 636442 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993 - Depositi fiscali ai fini IVA - Immissione in libera pratica di beni non comunitari - Esenzione dall'IVA all'importazione - Condizioni - Effettivo immagazzinamento - Necessità - Violazione - Obbligo d'immediato versamento dell'imposta - Operatività del meccanismo del "reverse charge" - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50 bis, comma 4, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sia pur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13 Equoland.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 38 art. 43, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 98, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)