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Sez. 5, Sentenza n. 19749 del 19/09/2014 (Rv. 632463 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | IVA all'importazione - Assolvimento con le modalità previste per l'IVA intracomunitaria - Violazione delle disposizioni tributarie - Conseguenze - Sanzioni - Applicabilità - Richiesta di un nuovo pagamento dell'imposta - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632463-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA all'importazione, il pagamento mediante il meccanismo del "reverse charge", previsto per l'IVA intracomunitaria dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, costituisce una violazione delle disposizioni tributarie e legittima, quindi, l'applicazione delle sanzioni al riguardo previste ma, trattandosi della medesima imposta, sia pure assoggettata a termini, modalità e sanzioni diverse, non consente la richiesta di un nuovo pagamento, eccettuati i casi di evasione o di tentata elusione, in ragione del divieto generale di duplicazione.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)