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Sez. 1, Sentenza n. 9448 del 20/04/2007 (Rv. 595915 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Anticipazioni sul prezzo - Garanzia fideiussoria - Riduzione dell'importo della garanzia - Operatività - Condizioni - Versamento di acconti in corso d'opera e, se necessario, del saldo, ed assenso dell'amministrazione garantita - Necessità - Applicabilità di detta disciplina anche in caso di revoca dell'anticipazione nel corso dell'esecuzione dell'appalto per inadempienza dell'appaltatore - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595915-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI

In tema di opere pubbliche, ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e della disciplina attuativa contenuta nel d.m. 25 novembre 1972, le anticipazioni concesse dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice vengono gradualmente recuperate con trattenute sugli acconti e, se necessario, sul saldo dell'importo contrattuale, e, correlativamente, la misura della corrispondente garanzia fideiussoria si riduce, previo assenso dell'amministrazione, nei limiti delle anticipazioni ancora da recuperare. Da tanto deriva che la progressiva riduzione della garanzia non ha carattere automatico, ma è condizionata alla graduale riduzione del debito garantito in conseguenza del recupero dell'anticipazione in sede di versamento degli acconti (e, se necessario, del saldo) ed al consenso espresso dell'amministrazione, alla quale è pertanto rimessa la valutazione discrezionale della consistenza della garanzia in relazione alle specifiche modalità di svolgimento del rapporto. Ne consegue che, in difetto di tali condizioni - che trovano applicazione anche nel caso, disciplinato dall'art. 3 del citato d.m., di revoca dell'anticipazione intervenuta nel corso dell'esecuzione dell'appalto in situazioni di inadempienza dell'appaltatore -, il fideiussore non può reclamare, per sottrarsi in tutto o in parte all'obbligo di restituzione della anticipazione, che il debito dell'appaltatore si è ridotto in ragione di ulteriori lavori che non abbiano dato luogo a procedura di trattenuta su acconto o sul saldo e ad assentita riduzione della garanzia.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 627, DM Lavori pubblici 25/11/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)