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Sez. L, Sentenza n. 7197 del 04/12/1986 (Rv. 449269 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REVOCA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1986-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449269-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REVOCA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*

Il datore di lavoro, dopo aver intimato al lavoratore il licenziamento, può revocarlo, eliminando tutte le conseguenze dannose dello stesso, sì che l'eventuale Azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore diventa inammissibile per carenza di interesse; a tal fine occorre però che il datore di lavoro dichiari di considerare il rapporto come mai risolto in modo da ripristinare la continuità dello stesso anche sotto l'aspetto previdenziale, mentre non è sufficiente ad integrare gli estremi della revoca del licenziamento il semplice invito, del datore di lavoro al lavoratore, di riprendere la sua attività, che non abbia siffatto contenuto. (V 2157/85, mass n 440034).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)