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Sez. 2, Sentenza n. 14112 del 12/03/2015 Cc. (dep. 08/04/2015) Rv. 263125 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Solo per alcuni dei reati contestati - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263125-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione con messa alla prova, la sospensione non può essere disposta, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in quanto la messa alla prova tende alla eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalità dell'istituto una rieducazione "parziale". (Fattispecie relativa a reato associativo connesso ad altri reati, in cui la Corte ha reputato corretta la decisione con la quale il giudice di merito non aveva disposto la separazione dei processi a seguito della richiesta di messa alla prova per i reati satellite).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)