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Sez. 2, Sentenza n. 33461 del 14/07/2015 Cc. (dep. 29/07/2015) Rv. 264154 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Reati per cui è consentita la "probation" - Criteri di individuazione - Pena edittale massima - Individuazione - Aggravanti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264154-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., ritenendo ostativa la presenza di due aggravanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)