Sez. 5, Sentenza n. 25566 del 03/06/2015 Cc. (dep. 17/06/2015) Rv. 264061 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Ordinanza di rigetto della istanza di sospensione - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 cod.proc. pen., solo unitamente alla sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell'art. 464-quater cod. proc. pen. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)