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Sez. 3, Sentenza n. 1977 del 17/06/1968 (Rv. 333998 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - AZIONE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INCIDENTE STRADALE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - COSA GIUDICATA PENALE - ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITA - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333998-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - AZIONE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INCIDENTE STRADALE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - COSA GIUDICATA PENALE - ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITA - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE.*

L'Azione civile riparatoria per danni derivanti da investimento automobilistico non e preclusa dal giudicato penale che abbia prosciolto il conducente del veicolo con la formula -il fatto non costituisce reato-, perche tale formula non copre la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod.civ.. tuttavia se il giudicato penale abbia accertato la precisa causa dell'evento ed abbia escluso ogni elemento di colpa da parte dell'imputato (conducente del veicolo), affermando altresi che costui abbia fatto quanto era possibile per evitare il danno ed escludendo ogni nesso di causalita tra il comportamento del conducente ed il sinistro, trova applicazione l'art. 28 cod.proc. pen. che sancisce il vincolo del giudice civile ed amministrativo al giudicato penale, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti materiali. (V. N.2396-67 massima n.329671, n.937-67, massima n.327163, n.485-67, massima n.326430.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)