Sez. 3, Sentenza n. 2884 del 21/07/1976 (Rv. 381634 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - PROPONIBILITA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - PROPONIBILITA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
In materia di responsabilita civile dipendente dalla circolazione di veicoli, soltanto l'esclusione, in Sede penale, del nesso di causalita materiale preclude l'Esercizio dell'Azione civile ex art 2054 cod civ, mentre, qualora l'imputato sia stato assolto per esclusione dell'elemento soggettivo della colpa l'Azione di responsabilita non soltanto e esperibile, ma diventa operante la fattispecie di cui all'art 2054 cod civ e la presunzione di legge ivi contemplata puo essere vinta solo con la dimostrazione, da parte del conducente investitore, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, poiche il giudicato penale fa stato solo per quanto riguarda l'accertamento dei fatti materiali. (V 2125/72, mass n 359371; (V 2048/71, mass n 352704; (V 625/70, mass n 345780; (V 1977/68, mass n 333998).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)