Sez. 3 - , Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017 (Rv. 645371 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concorso di cause - Concorso di più azioni o omissioni - Principio dell'equivalenza causale - Applicabilità - Condizioni e limiti - Causa efficiente esclusiva - Condizioni - Contenuto dell'accertamento del giudice - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente il risarcimento dei danni derivati da un incidente stradale concretizzatosi nell'uscita di un autoveicolo dalla carreggiata e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo in una buca presente sulla banchina, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata - che aveva escluso la responsabilità dell’Ente custode della strada, sul presupposto che il conducente avesse mancato di tenere una velocità adeguata - affermando che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare se, nonostante la velocità, l’auto si sarebbe comunque fermata sulla banchina, senza cadere nella buca, qualora quest’ultima fosse stata adeguatamente protetta dall’Ente preposto alla manutenzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)