Sez. 3 - , Sentenza n. 4662 del 22/02/2021 (Rv. 660805 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo - Provvedimento colposamente emesso dal giudice in assenza dei presupposti di legge - Comportamento doloso concorrente del creditore opposto - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile del magistrato, la circostanza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto abbia ottenuto la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio prestando dolosamente una fideiussione invalida non è idonea ad interrompere il nesso causale fra il danno subito dall'opponente – (per non essere riuscito a recuperare quanto pagato in conseguenza dell'avvenuta concessione della provvisoria esecuzione) e la condotta colposa del giudice, consistita nell'avere autorizzato siffatta provvisoria esecuzione nonostante la mancanza del requisito del "fumus boni iuris", atteso che la condotta dolosa di altro soggetto, ove non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento lesivo, potendo eventualmente assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)