Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15537 del 14/07/2011 (Rv. 618569 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concorso di cause - Concorso di più azioni o omissioni - Principio dell'equivalenza causale - Applicabilità - Condizioni e limiti - Causa efficiente esclusiva - Concorso di cause una delle quali consistente in una omissione - Fattispecie in tema di incidente scolastico subito da un minore - Omissione di cure da parte dei genitori - Inidoneità ad interrompere il nesso causale.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che, in ipotesi di enucleazione di un occhio subita da un minore, a seguito di ferita cagionatagli da un compagno di scuola, aveva affermato che l'omissione di adeguate e tempestive cure da parte dei genitori costituisse concausa dell'evento, inidonea come tale ad interrompere il nesso causale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)