Sez. 1, Sentenza n. 3450 del 08/03/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204332 - 01
Misure cautelari - Personali - Applicazione provvisoria di misure di sicurezza - In genere | Impugnazioni - Giudice competente - Indicazione.
Misure cautelari - Personali - Applicazione provvisoria di misure di sicurezza - In genere
In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione, è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., davanti al Tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale ovvero quando l'impugnazione comprenda anche altri capi penali, davanti al Tribunale del riesame, per le ordinanze ex artt. 312 - 313 cod. proc. pen. (applicazione provvisoria di misure di sicurezza), e davanti alla Corte d'Appello per le sentenze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 313 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 579, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)