Sez. L, Sentenza n. 5648 del 11/06/1990 (Rv. 467640 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DA PARTE DEL CREDITORE CONVENUTO DI UNA SOMMA MINORE - DOMANDA RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICA IN AUMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DA PARTE DEL CREDITORE CONVENUTO DI UNA SOMMA MINORE - DOMANDA RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICA IN AUMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
La richiesta in via subordinata, da parte del creditore convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo, di una somma minore di quella originaria non costituisce domanda riconvenzionale, soggetta, nel rito del lavoro, al disposto dell'art. 418 cod. proc. civ., atteso che nel giudizio di opposizione il creditore conserva, nonostante la sua veste formale di convenuto, il ruolo sostanziale di attore, restando per contro inammissibile un'eventuale modifica in aumento della somma originaria richiesta sotto il profilo della (mancata) osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 414 cod. proc. civ.. (V 4795/88, mass n 459616).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)