Sez. 2, Sentenza n. 4795 del 30/07/1988 (Rv. 459616 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE - AMMISSIBILITÀ - DELL'OPPOSTO - DIVIETO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE - AMMISSIBILITÀ - DELL'OPPOSTO - DIVIETO - LIMITI.*
A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto. Ne consegue che solo l'opponente può proporre domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., qualora sia connessa con quella principale e non ecceda la Competenza per valore del giudice dell'opposizione, laddove l'opposto, proprio in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione - a parte quella per il maggior danno implicitamente compresa nella prima - comportanti una mutatio libelli e da considerarsi perciò nuove ed inammissibili qualora l'opponente rifiuti di accettare il contraddittorio sulle stesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)