Sez. L, Sentenza n. 6956 del 21/11/1983 (Rv. 431628 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - PORTIERE - VICINI DI CASA - SUCCESSIONE PREFERENZIALE DELLE PERSONE EX ART. 139, SECONDO E TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - TASSATIVITÀ - CONSEGUENZE - PER LA NOTIFICA DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - PORTIERE - VICINI DI CASA - SUCCESSIONE PREFERENZIALE DELLE PERSONE EX ART. 139, SECONDO E TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - TASSATIVITÀ - CONSEGUENZE - PER LA NOTIFICA DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - ESTENSIONE.*
La successione preferenziale delle persone alle quali, a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., può essere consegnata, in caso di assenza del destinatario, la copia dell'atto da notificare è tassativa - con la conseguenza della nullità della notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nel secondo comma predetto - e va rispettata anche per la notifica della sentenza eseguita, ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., al fine della decorrenza del termine d'impugnazione. (V 5246/78, mass n 395011; (V 3165/78, mass n 392626; (V 574/67, mass n 326548; (V 1989/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)