Sez. 1, Sentenza n. 3165 del 27/06/1978 (Rv. 392626 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - CONDIZIONI - SEMPLICE RIFERIMENTO NELLA RELAZIONE DI NOTIFICA ALL'ASSENZA DEL DESTINATARIO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO MEDIANTE INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - CONDIZIONI - SEMPLICE RIFERIMENTO NELLA RELAZIONE DI NOTIFICA ALL'ASSENZA DEL DESTINATARIO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO MEDIANTE INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
La notificazione mediante consegna di copia dell'atto al portiere e consentita quando il destinatario dell'atto non sia stato rinvenuto e quando non siano state rinvenute neppure le altre persone (persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda) cui la copia, in tal caso, puo essere consegnata. Ne consegue che, quando la relazione di notifica faccia riferimento soltanto all'assenza del destinatario non consentendo, percio, di ritenere che tale situazione di fatto si sia verificata al momento della notificazione, neppure in via presuntiva, la notificazione stessa e nulla, ne vale come sanatoria la comunicazione al destinatario mediante invio di lettera raccomandata, poiche tale ulteriore adempimento e inteso unicamente a perfezionare la notificazione al portiere effettuata in modo legittimo. (V 349/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)