Sez. 1, Sentenza n. 29182 del 18/03/2011 Cc. (dep. 21/07/2011) Rv. 250800 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare - Reati in materia di immigrazione - Diritto di inseguimento iniziato entro le 24 miglia - Legittimità - Ragioni.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE
Nel caso di violazione delle leggi sull'immigrazione, l'art. 33 della parte II, sezione IV della Convenzione delle Nazioni unite di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, consente allo Stato costiero di esercitare il controllo sulla zona contigua fino ad un massimo di 24 miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo, ai sensi dell'art. 111, parte VII, della medesima Convenzione, l'inseguimento di un natante che effettui trasporto clandestino di extracomunitari, iniziato entro le 24 miglia e proseguito in acque internazionali.
Riferimenti normativi: Legge 02/12/1994 num. 689, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)