Sez. 2, Sentenza n. 26825 del 04/02/2013 Ud. (dep. 20/06/2013) Rv. 256646 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Pirateria - Reato commesso in alto mare su nave battente bandiera italiana nell'ambito delle missioni "Atalanta" e "Ocean Shield" - Giurisdizione Italiana - Configurabilità.
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I reati di pirateria previsti dagli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione, e quelli ad essi connessi, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., se commessi nell'ambito delle missioni "Atalanta" e "Ocean Shield" a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui sono puniti ai sensi dell'art. 7 del cod. pen. e la competenza è del Tribunale di Roma. (Fattispecie in tema di assalto a motonave italiana a circa 620 miglia dalla costa somala nel quale la Corte ha escluso che la procedibilità per i reati di pirateria richiedesse la richiesta del Ministro ex art. 10 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1135, Cod. Navig. art. 1136, Cod. Pen. art. 4, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 209 art. 5, Decreto Legge 15/06/2009 num. 61 art. 1, Legge 24/02/2009 num. 12, Legge 22/07/2009 num. 100, Legge 22/02/2012 num. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)