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Sez. U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005 Cc. (dep. 16/11/2005) Rv. 232166 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE | Condanna della parte civile in tutto o in parte al pagamento delle spese processuali - Impugnazione - Ammissibilità - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232166-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE

La parte civile ha sempre diritto di ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i capi delle sentenze che la condannano al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. (Nell'enunciare il principio, le Sezioni unite hanno rilevato che per la parte civile, a differenza di quanto avviene per il querelante con gli artt. 542 e 427, comma quarto, cod. proc. pen., non esiste una norma che le attribuisca altrimenti il potere di impugnare le disposizioni della sentenza che la condannino al pagamento delle spese anticipate dallo Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)