Sez. 5, Sentenza n. 41547 del 08/11/2006 Ud. (dep. 19/12/2006) Rv. 235768 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto - Successiva ordinanza, ex art. 130 cod. proc. pen., di condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, a correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto previamente pronunciata, disponga - unitamente alla revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno - la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento, considerato che il rimedio di correzione di errore materiale, esperibile nel caso di omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di conseguenza "ex lege" della pronuncia di condanna dell'imputato, non è, invece, adottabile nel caso di omessa condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato di cui agli art. 427 e 542 cod. proc. pen., la quale non costituisce conseguenza "ex lege", vale a dire automatica, del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato e può essere adottata solo quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato sia ascrivibile a colpa del querelante. Ne deriva che, in tal caso, è necessaria una valutazione di merito rimessa al potere discrezionale del giudice, con la conseguenza che, ove manchi la pronuncia di condanna del querelante alle spese del procedimento, è possibile esperire solo il rimedio dell'impugnazione e non quello della correzione di errori materiali (Vedi Corte cost., sent. n. 180 e 423 del 1993).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)