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Sez. 2 - , Sentenza n. 17434 del 22/02/2019 Ud. (dep. 23/04/2019) Rv. 276442 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Assoluzione in appello su impugnazione dell'imputato - Condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276442-01

PARTE CIVILE - SPESE

In caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato e di conseguente assoluzione, la parte civile, in assenza dei presupposti di cui all'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. (nella specie, difettando la necessaria richiesta di condanna) ed all'art. 542 cod. proc. pen. (essendosi proceduto "ex officio"), non può essere condannata alla rifusione delle spese processuali, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. 592 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)