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Sez. 4 - , Sentenza n. 27186 del 10/01/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 276703 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Infortuni sul lavoro - Lavorazione che comporta un elevato numero di azioni ripetitive - Evento raro, ma non ignoto all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica - Prevedibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276703-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un "evento raro" la cui realizzazione non sia però ignota all'esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l'evento. (Fattispecie in tema di omessa valutazione del rischio di esplosione verificatasi per l'omessa adozione di procedimento da seguire durante l'operazione, svolta quotidianamente e sempre con le medesime modalità, di pulitura di una pressa ad iniezione, necessitata, nel caso di specie, dalla formazione di un grumo di materiale plastico all'interno che aveva occluso sia un ugello, sia il foro di ingresso del materiale, evenienza, quest'ultima, rara, ma non straordinaria in quanto verificatasi, altrove, sul medesimo macchinario, almeno altre due volte negli ultimi trent'anni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)