Sez. 4, Sentenza n. 20129 del 10/03/2016 Ud. (dep. 16/05/2016) Rv. 267253 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Documento di valutazione dei rischi - Obbligatorietà - Sussistenza - Modalità di redazione - Contenuto - Specificità - Necessità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)