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Sez. 4, Sentenza n. 27295 del 02/12/2016 Ud. (dep. 31/05/2017) Rv. 270355 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Documento di valutazione dei rischi - Obbligatorietà - Sussistenza - Modalità di Redazione - Contenuto - Delega a terzi della redazione del documento - Persistenza di obblighi del datore di lavoro - Sussistenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270355-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)