Sez. 4, Sentenza n. 27295 del 02/12/2016 Ud. (dep. 31/05/2017) Rv. 270355 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Documento di valutazione dei rischi - Obbligatorietà - Sussistenza - Modalità di Redazione - Contenuto - Delega a terzi della redazione del documento - Persistenza di obblighi del datore di lavoro - Sussistenza - Individuazione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)