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Sez. U, Ordinanza n. 12252 del 27/05/2009 (Rv. 608423 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - ARCHEOLOGICO - MONUMENTI ED OPERE D'ANTICHITÀ | Affidamento di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria - Qualificazione del rapporto tra P.A. e privati - Distinzione tra i servizi aggiuntivi e quello di biglietteria - Necessità - Concessione di pubblici servizi rispetto ai servizi aggiuntivi - Appalto di servizio pubblico per il servizio di biglietteria - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608423-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - ARCHEOLOGICO - MONUMENTI ED OPERE D'ANTICHITÀ

L'affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria - ai sensi degli artt. 112 e 113 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, richiamati dall'art. 115 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - si configura come concessione di servizio pubblico rispetto ai servizi aggiuntivi, e come appalto di servizio pubblico in riferimento al servizio di biglietteria. Infatti, la costante qualificazione normativa come "concessione" dell'affidamento della gestione a terzi dei servizi aggiuntivi è conforme alle definizioni delle direttive comunitarie (92/50/CE e 2004/18/CE), oltre che coerente con la struttura dei suddetti servizi, atteso che l'Amministrazione trasferisce il diritto di gestire il servizio in favore dei visitatori/utenti dietro pagamento di un canone, e che sussistono, altresì, i caratteri del pubblico servizio, per la valorizzazione dei beni culturali, in presenza: a)della titolarità del servizio in capo alla P.A.; b) della destinazione dello stesso alla soddisfazione di esigenze della collettività; c) della predisposizione da parte della P.A. di un programma di gestione, con obblighi di condotta e livelli qualitativi vincolanti per il privato; d) del mantenimento da parte della P.A. dei corrispondenti poteri di indirizzo, vigilanza e intervento. L'affidamento dei servizi di biglietteria (oltre che di pulizia e vigilanza), che possono integrare la suddetta concessione, è invece configurabile come appalto di servizio pubblico, rilevando l'assunzione da parte della P.A. della veste di acquirente dal privato, anche a favore di terzi individuati, di determinate "utilitates" contro il pagamento di un corrispettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 112, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 113, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 115, Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 31/03/2004 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)