Sez. L, Sentenza n. 1559 del 23/02/1999 (Rv. 523568 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali ex D.Lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali - Conseguenze - Successione verificatasi in corso di causa - Sentenza resa nei confronti sia della regione che dell'u.s.l. - Passaggio in giudicato nei confronti di quest'ultima - Impugnativa della Regione - Inammissibilità per carenza di interesse.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In base all'art. 6 legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (al primo comma) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende sanitarie locali (a.s.l.) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle u.s.l., dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio - è stata realizzata una sorta di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse u.s.l., con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la regione non ha interesse a proporre impugnazione ove la sentenza impugnata, resa nei confronti sia della regione che dell'u.s.l., sia già passata in giudicato nei confronti di quest'ultima, il cui debito - definitivamente accertato - non sia quindi più controvertibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)