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Sez. L, Sentenza n. 1348 del 07/02/2000 (Rv. 533571 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Istituzione delle ASL (Aziende sanitarie locali) - Rapporti di lavoro dipendente e a convenzione già in essere con le USL - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Successione "ex lege" delle Regioni - Conseguenze - Legittimazione passiva delle USL ex art. 111 cod. proc. civ.- Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533571-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

Per effetto della disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 724 del 1994, le Regioni succedono alle USL nelle posizioni debitorie derivanti dallo svolgimento dei rapporti di lavoro del personale dipendente e convenzionato in epoca anteriore alla soppressione delle medesime USL ed all'istituzione delle Aziende sanitarie locali; peraltro, ove la successione "ex lege" delle Regioni avvenga nel corso di giudizi precedentemente instaurati nei confronti delle soppresse USL, permane la legittimazione passiva di queste ultime secondo i principi stabiliti dall'art. 111 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)