Sez. L, Sentenza n. 1348 del 07/02/2000 (Rv. 533571 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Istituzione delle ASL (Aziende sanitarie locali) - Rapporti di lavoro dipendente e a convenzione già in essere con le USL - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Successione "ex lege" delle Regioni - Conseguenze - Legittimazione passiva delle USL ex art. 111 cod. proc. civ.- Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Per effetto della disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 724 del 1994, le Regioni succedono alle USL nelle posizioni debitorie derivanti dallo svolgimento dei rapporti di lavoro del personale dipendente e convenzionato in epoca anteriore alla soppressione delle medesime USL ed all'istituzione delle Aziende sanitarie locali; peraltro, ove la successione "ex lege" delle Regioni avvenga nel corso di giudizi precedentemente instaurati nei confronti delle soppresse USL, permane la legittimazione passiva di queste ultime secondo i principi stabiliti dall'art. 111 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)