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Sez. L, Sentenza n. 3768 del 02/05/1997 (Rv. 504005 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Banche pubbliche - Ristrutturazione "ex" legge n. 218 del 1990 - Cassa di risparmio - Conferimento ad una società per azioni dell'azienda bancaria - Successione a titolo particolare - Sussistenza - Giudizi relativi ai rapporti di lavoro - Disciplina ex art. 111 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504005-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Nel caso in cui una cassa di risparmio, nel quadro della normativa di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e dal D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 256, conferisca l'intera azienda bancaria ad una società per azioni nell'occasione costituita, e continui sotto la denominazione di fondazione la propria attività in relazione al proprio patrimonio e al ridotto settore di intervento, detto conferimento d'azienda, costituente sostanzialmente un atto di alienazione, dà luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare, sia pure "sui generis", comprendente la successione della società per azioni nei rapporti di lavoro del personale della originaria cassa di risparmio. Conseguentemente, nei giudizi in corso aventi ad oggetto questi rapporti, è applicabile la disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 256, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)