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Sez. 3, Sentenza n. 4723 del 19/10/1978 (Rv. 394417 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394417-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - NOZIONE.*

A norma dell'art 2724 n 1 cod civ, la prova per testimoni deve essere ammessa in ogni caso dal giudice del merito quando vi sia un principio di prova per iscritto: principio che e costituito da qualsiasi scritto proveniente dalla persona contro la quale e diretta la domanda, o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato. (V 167/76, mass n 378811).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)